Prezzo valido per almeno 5 partecipanti.
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18/05/2020 9.00 – 11.00
20/05/2020 9.00 – 11.00
Ivan Loche: Esperto Sicurezza
L’Accordo Stato Regioni prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo generale e un modulo specifico.
Il corso di formazione generale ha una durata di 4 ore. L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Questa fase è precedente al corso di formazione specifica. Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni sancito il 21/12/2011, tutti i lavoratori necessiteranno di una formazione aggiuntiva sulla sicurezza, ad integrazione di questo corso di formazione, specificatamente in funzione dei rischi e delle mansioni svolte in azienda.
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento di RSPP e ASPP, Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Rappresentante dei Lavoratori.
Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/16 è valido anche come aggiornamento dei formatori sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/13.
Il corso viene svolto in modalità sincrona, con la possibilità di interazione fra discenti e docenti. Questo crea ulteriore interesse favorendo una discussione su eventuali casi reali provenienti dalle loro esperienze professionali.
Il docente illustrerà video e slide e risponderà ai quesiti che gli verranno sottoposti.
Al termine della formazione verrà rilasciato l’attestato di frequenza come previsto dal D.Lgs. 81/08.
Durante il corso verranno trattate le seguenti tematiche:
Questionario di apprendimento e di valutazione dell’efficacia della formazione
Il corso di formazione è destinato a lavoratori/trici di tutti i settori.
Il corso di formazione generale si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Imparerai ad adempiere agli obblighi derivanti dall’art. 37 comma 1 e 3 del D.Lgs. 106/2009 correttivo del D.Lgs. 81/2008.
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori/trici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. La formazione dei lavoratori si articola in due fasi distinte: 1) Formazione Generale (con programma e durata comuni per i diversi settori di attività) e Formazione Specifica (in relazione al rischio effettivo in azienda – si veda settore ATECO di appartenenza).
Ivan Loche
Esperto in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro, Consulente aziendale, Formatore qualificato.
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